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Con deliberazione della Giunta Comunale n° 130 del
30.11.2006 DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2007,
e successive modificazioni, sono state previste le seguenti
modalità per il servizio I.C.I. anno 2007.
Testo delibera .
Le aliquote sono state confermate anche per l'anno
2008.
ALIQUOTE:
- 7
per mille per tutti gli immobili e terreni fabbricabili;
- 6
per mille per l'abitazione principale del soggetto
passivo I.C.I.;
- 4
per mille l'aliquota agevolata a favore di proprietari
che eseguano interventi volti al recupero di unità
immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati
al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico
localizzati nei centri storici, ovvero volti alla
realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali
oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata
è applicata limitatamente alle unità
immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata
di tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art.
1, commi 5, 6 e 7 della Legge 449/97.
La stessa aliquota è altresì applicata
alle abitazioni di proprieta dell' A. T. E. R.
- 6
per mille per gli immobili adibiti a pertinenze
dell'abitazione principale, qualificabili come tali
ai sensi dell'art. 817 del Codice Civile.
DETRAZIONE
di € 130,00 per i proprietari di unità
immobiliare adibita ad abitazione principale, indipendentemente
dalla categoria catastale, del gruppo A nella quale
l'immobile risulta iscritto, stabilito con delibera
di G. M. n° 22 del 26 febbraio 2004;
l'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale è
quella in cui il soggetto passivo ha la propria dimora
abituale.
Si
considerano abitazioni principali quelle abitazioni
concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino
al 3° grado ed in linea collaterale fino al 2°
grado. Si considera altresì abitazione principale
anche quella del proprietario emigrante iscritto all'AIRE
del Comune, a condizione che risulti non locata.
La
concessione in uso gratuito ed il grado di parentela
si rilevano dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà presentata dal concessionario o
dal cedente ai sensi della legge n° 445 del 2000,
che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono
le condizioni. L'autocertificazione deve essere presentata
entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'avvenuta
concessione.
La
medesima detrazione si applica anche:
-
per le abitazioni dei custodi, così come definite
dal Contratto Nazionale di Lavoro per la Categoria
e richiamate dall'art. 659 del codice di procedura
civile;
- per
le unità immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale dei soci assegnatari, nonché agli
alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi
per le case popolari;
-
per le unità immobiliari possedute a titolo
di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito ricovero permanente, a condizione che la stessa
non risulti locata.
LE
DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE, secondo il modello
ministeriale, vanno presentate al Comune entro i termini
di presentazione della dichiarazione dei redditi - art.
21 Regolamento per la disciplina dell’imposta
Comunale sugli immobili -, è altresì possibile
presentare la COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE*
- deliberazione del C.C. n° 5
del 04.02.2002 - entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento
sul modello predisposto dal Comune;
VERSAMENTI
sul C/C n° 79593992 intestato a COMUNE
DI PIEVE DI CADORE I.C.I. - SERVIZIO TESORERIA
PAGAMENTO
COME DISPOSIZIONI VIGENTI (LEGGE 23 DICEMBRE 2000,
n° 388)
SI
COMUNICA CHE ANCHE PER L'ANNO 2008 VERRANNO EMESSI ED
INVIATI AI CONTRIBUENTI I BOLLETTINI DI VERSAMENTO
PRECOMPILATI
| Per
ulteriori informazioni: Ufficio ICI - tel. 0435500101
- e-mail: ici.pieve@cmcs.it |
| *
copia della comunicazione può essere richiesta
al comune o scaricata direttamente |
| SCARICA
MODULI ICI |
| comunicazione
I.C.I. (zip) |
ALL.
"A" (modificato nei valori
minimi con decorrenza 2006 -
deliberazione G. C. n. 32 del 6 marzo 2006)
AL
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI
Oggetto:
Analisi del valore minimo delle aree edificabili nel
territorio comunale.
La
valutazione del valore minimo delle aree edificabili
viene effettuata sulla base degli elementi tipici e
caratteristici per beni in analoghe condizioni ed oggetto
di compravendita, sui prezzi correnti, alla data odierna,
sul mercato locale.
Il
territorio comunale è stato suddiviso in due
zone corrispondenti ad aree di maggiore o minore interesse
da un punto di vista di commerciabilità delle
aree.
Per
la differenziazione dei prezzi unitari delle singole
aree si è impegnata l'attuale suddivisione in
ZTO definita dal PRG vigente.
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