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Con deliberazione della Giunta Comunale n° 130 del 30.11.2006 DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2007, e successive modificazioni, sono state previste le seguenti modalità per il servizio I.C.I. anno 2007. Testo delibera .
Le aliquote sono state confermate anche per l'anno 2008.

ALIQUOTE:

  • 7 per mille per tutti gli immobili e terreni fabbricabili;
  • 6 per mille per l'abitazione principale del soggetto passivo I.C.I.;
  • 4 per mille l'aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 1, commi 5, 6 e 7 della Legge 449/97.
    La stessa aliquota è altresì applicata alle abitazioni di proprieta dell' A. T. E. R.
  • 6 per mille per gli immobili adibiti a pertinenze dell'abitazione principale, qualificabili come tali ai sensi dell'art. 817 del Codice Civile.

DETRAZIONE di € 130,00 per i proprietari di unità immobiliare adibita ad abitazione principale, indipendentemente dalla categoria catastale, del gruppo A nella quale l'immobile risulta iscritto, stabilito con delibera di G. M. n° 22 del 26 febbraio 2004;
l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è quella in cui il soggetto passivo ha la propria dimora abituale.
Si considerano abitazioni principali quelle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 3° grado ed in linea collaterale fino al 2° grado. Si considera altresì abitazione principale anche quella del proprietario emigrante iscritto all'AIRE del Comune, a condizione che risulti non locata.
La concessione in uso gratuito ed il grado di parentela si rilevano dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata dal concessionario o dal cedente ai sensi della legge n° 445 del 2000, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni. L'autocertificazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'avvenuta concessione.

La medesima detrazione si applica anche:

  • per le abitazioni dei custodi, così come definite dal Contratto Nazionale di Lavoro per la Categoria e richiamate dall'art. 659 del codice di procedura civile;
  • per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
  • per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.  

LE DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE, secondo il modello ministeriale, vanno presentate al Comune entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi - art. 21 Regolamento per la disciplina dell’imposta Comunale sugli immobili -, è altresì possibile presentare la COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE* - deliberazione del C.C. n° 5 del 04.02.2002 - entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento sul modello predisposto dal Comune;

VERSAMENTI sul C/C n° 79593992 intestato a  COMUNE DI PIEVE DI CADORE I.C.I. - SERVIZIO TESORERIA

PAGAMENTO COME DISPOSIZIONI VIGENTI (LEGGE 23 DICEMBRE 2000, n° 388)

SI COMUNICA CHE ANCHE PER L'ANNO 2008 VERRANNO EMESSI ED INVIATI AI CONTRIBUENTI I  BOLLETTINI DI VERSAMENTO PRECOMPILATI

Per ulteriori informazioni: Ufficio ICI - tel. 0435500101 - e-mail: ici.pieve@cmcs.it
* copia della comunicazione può essere richiesta al comune o scaricata direttamente
SCARICA MODULI ICI
comunicazione I.C.I. (zip)

ALL. "A" (modificato nei valori minimi con decorrenza 2006 -
deliberazione G. C. n. 32 del 6 marzo 2006
)

AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Oggetto: Analisi del valore minimo delle aree edificabili nel territorio comunale.

La valutazione del valore minimo delle aree edificabili viene effettuata sulla base degli elementi tipici e caratteristici per beni in analoghe condizioni ed oggetto di compravendita, sui prezzi correnti, alla data odierna, sul mercato locale.
Il territorio comunale è stato suddiviso in due zone corrispondenti ad aree di maggiore o minore interesse da un punto di vista di commerciabilità delle aree.
Per la differenziazione dei prezzi unitari delle singole aree si è impegnata l'attuale suddivisione in ZTO definita dal PRG vigente.

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