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Con deliberazione della Giunta Comunale n° 130 del
30.11.2006 DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2007,
e successive modificazioni, sono state previste le seguenti
modalità per il servizio I.C.I. anno 2007.
Testo delibera .
Le aliquote sono state confermate anche per l'anno
2009.
ALIQUOTE:
- 7
per mille per tutti gli immobili e terreni fabbricabili;
- 6
per mille per l'abitazione principale del soggetto
passivo I.C.I.;
- 4
per mille l'aliquota agevolata a favore di proprietari
che eseguano interventi volti al recupero di unità
immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati
al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico
localizzati nei centri storici, ovvero volti alla
realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali
oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata
è applicata limitatamente alle unità
immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata
di tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art.
1, commi 5, 6 e 7 della Legge 449/97.
La stessa aliquota è altresì applicata
alle abitazioni di proprieta dell' A. T. E. R.
- 6
per mille per gli immobili adibiti a pertinenze
dell'abitazione principale, qualificabili come tali
ai sensi dell'art. 817 del Codice Civile.
DETRAZIONE
di € 130,00 per i proprietari di unità
immobiliare adibita ad abitazione principale, indipendentemente
dalla categoria catastale, del gruppo A nella quale
l'immobile risulta iscritto, stabilito con delibera
di G. M. n° 22 del 26 febbraio 2004;
l'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale è
quella in cui il soggetto passivo ha la propria dimora
abituale.
Si
considerano abitazioni principali quelle abitazioni
concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino
al 3° grado ed in linea collaterale fino al 2°
grado. Si considera altresì abitazione principale
anche quella del proprietario emigrante iscritto all'AIRE
del Comune, a condizione che risulti non locata.
La
concessione in uso gratuito ed il grado di parentela
si rilevano dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà presentata dal concessionario o
dal cedente ai sensi della legge n° 445 del 2000,
che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono
le condizioni. L'autocertificazione deve essere presentata
entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'avvenuta
concessione.
La
medesima detrazione si applica anche:
-
per le abitazioni dei custodi, così come definite
dal Contratto Nazionale di Lavoro per la Categoria
e richiamate dall'art. 659 del codice di procedura
civile;
- per
le unità immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale dei soci assegnatari, nonché agli
alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi
per le case popolari;
-
per le unità immobiliari possedute a titolo
di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito ricovero permanente, a condizione che la stessa
non risulti locata.
ESENZIONE
ABITAZIONE PRINCIPALE, ai sensi dell'art.1 del DL
n.93/2008, convertito in Legge n.126/2008, l'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale è
esclusa dall'ICI a decorrere dall'anno 2008, ad eccezione
di quelle di Categoria A1, A8 e A9.
E'
altresì esclusa dall'esenzione
l'abitazione principale del proprietario emigrante iscritto
all'AIRE; la stessa mantiene comunque l'aliquota
agevolata del 6 per mille e la detrazione di
€ 130,00.
DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE: non deve essere presentata
la dichiarazione Ici quando gli elementi rilevanti ai
fini dell'imposta comunale dipendono da atti per i quali
sono applicabili le procedure telematiche previste dalla
normativa vigente; la dichiarazione Ici deve invece
essere presentata quando le modificazioni soggettive
ed oggettive comportano una riduzione dell'imposta (inagibilità,
usi gratuiti o abitazioni principali), o la loro cessazione,
e nei casi in cui il Comune non puς acquisire dalla
banca-dati catastale le informazioni necessarie per
la determinazione dello stesso tributo comunale (es.
valore delle aree fabbricabili).
VERSAMENTI
sul C/C n° 96417662 intestato a EQUITALIANOMOS
SPA - PIEVE DI CADORE - BL - ICI,
o
effettuato con F24
ALL.
"A" (modificato nei valori
minimi - deliberazione G. C. n. 39/2009)
AL
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI
Oggetto:
Analisi del valore minimo delle aree edificabili nel
territorio comunale.
La
valutazione del valore minimo delle aree edificabili
viene effettuata sulla base degli elementi tipici e
caratteristici per beni in analoghe condizioni ed oggetto
di compravendita, sui prezzi correnti, alla data odierna,
sul mercato locale.
Il
territorio comunale è stato suddiviso in due
zone corrispondenti ad aree di maggiore o minore interesse
da un punto di vista di commerciabilità delle
aree.
Per
la differenziazione dei prezzi unitari delle singole
aree si è impegnata l'attuale suddivisione in
ZTO definita dal PRG vigente.
| |
|
PIEVE - TAI
|
POZZALE
- SOTTOCASTELLO - NEBBIU'
|
|
ZONA
|
ZTO
(DM
04.04.1968)
|
EURO/MQ
|
EURO/MQ
|
| R
Rada 0.6 mc/mq |
C
|
36.00
|
32.41
|
| E
Estensiva 15 mc/mq |
C
|
57.62
|
50.42
|
| T
Semiestensiva 2 mc/mq |
B
|
72.03
|
-
|
| Insediamenti
esistenti 3 mc/mq |
B
|
108.03
|
97.31
|
| SCA
Campeggi 0.2 mc/mq |
C
|
-
|
5.39
|
| SA
Attrezzature agricole 1.5 mc/mq |
D
|
|
3.59
|
| SM
Colonie Montane o simili 1.5 mc/mq |
F
|
50.42
|
50.42
|
| MA
Artigianale |
D
|
36.00
|
36.00
|
| SIN
Industriale |
D
|
21.60
|
21.60
|
| ST
Turistica |
C
|
57.62
|
-
|
| SC
Commerciale |
C
|
57.62
|
-
|
|